Novità giurispridenziali
Il mancato uso del caso sul ciclomotore non cancella il diritto della vittima al ristoro dei danni
Così ha stabilito la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile con sentenza del 19 novembre 2009 in particolare nell'ipotesi si è ritenuto che l'omesso uso del caso protettivo non possa escludere in via assoluta la colpa del conducente della vettura antagonista, il quale abbia causato la collisione omettendo di dare la precedenza, ma solo determinare una corresponsabilità della vittima nella misura del 50%, con conseguente riduzione del danno in proporzione, in ragione dei rispettivi obblighi di comportamento dei conducenti dei veicoli venuti in collisione
Resiste l'indennizzo non patrimoniale
La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. (Cassazione, Sezione III civile, sentenza 13 gennaio 2009 n. 479).
Risarcito anche il danno esistenziale per le infiltrazioni d'acqua di lunga data
Così ha deciso il Giudice di Pace di Venezia nella sentenza n. 502/2009 riconoscendo un indennizzo ad una signora che dal 1999 aveva dovuto rivedere la propria organizzazione familiare a causa di ripetute rotture delle tubature della vicina, addirittura smontando la cabina armadio e trasferendo le due figlie nella camera matrimoniale per circa quattro mesi. Proprio questa circostanza scrive il Giudice ha leso interessi non connotati a rilevanza economica, ma incidenti negativamente sulle condizioni di esistenza e di abitazione dell'attrice e quindi su valori costituzionalmente garantiti e protetti.
La multa per il passaggio con il rosso è valida solo se c’è il vigile
La multa per passaggio a semaforo rosso può essere annullata qualora manchi la contestazione immediata. Presa di posizione della Suprema corte che, con la sentenza n. 27414 depositata il 28 dicembre 2008, ha affermato che la fotografia degli apparecchi di controllo non sono sufficienti per sanzionare la condotta degli automobilisti. Qualora l’orientamento dovesse essere confermato, si aprirebbe la strada per una lunga serie di ricorsi contro i verbali elevati dopo l’entrata in vigore della legge 214 del 2003 che ha disposto l’omologazione obbligatoria degli apparecchi di controllo.
Contratto di fornitura di energia elettrica – onere probatorio su rilevamento del consumo effettivo – risarcimento danni – 12.07.07. -
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, il quale ha, tra l’altro, ribadito: “la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, - senza il suo consenso e senza la sua presenza, - al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore”